Regolamento

Regolamento

A. Calendario e orari

art. 1 La Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria  è aperta al pubblico il martedì e il mercoledì.

art. 2 L'orario di apertura al pubblico è così articolato:
martedì-mercoledì: 10,00-18,00

art. 3 Allo scopo di effettuare interventi di revisione e riordinamento, nonché di prevenzione, conservazione o restauro, è prevista la chiusura al pubblico per una o due settimane, nel corso dell'anno.


B. Accesso in Biblioteca

art. 4 L'accesso in biblioteca è libero. La consultazione, lo studio e la riproduzione sono regolati dalle norme di seguito elencate.

art. 5  E' a tutti rigorosamente vietato:

- fumare in qualsiasi ambiente della Biblioteca;

- far segni o scrivere sui libri della Biblioteca, sia pure   per correggere evidenti errori dell'autore o del tipografo;- l’uso del cellulare;

- intrattenersi a parlare nella sala di lettura;

- accedere negli uffici e nei locali non aperti al pubblico; 

- accedere ai depositi ed ai magazzini librari, se non previa  autorizzazione dei responsabili di sala che potranno concederla per motivi di comprovata eccezionalità. L'utente deve rigorosamente rispettare le norme di legge che regolano l'uso dei luoghi pubblici e le disposizioni del presente regolamento.

art. 6 È consentito introdurre in Biblioteca:
- computer portatili;
- macchine fotografiche per gli usi consentiti e autorizzati dai responsabili di sala e per dichiarati motivi di studio, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative e fermo restando quanto previsto dal tariffario della Biblioteca.

art. 7 Prima di uscire dalla Biblioteca l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura. Il personale è altresì autorizzato a controllare borse, cartelle e portadocumenti del lettore che non siano stati depositati all'ingresso e a verificare che i contenitori di computer portatili, attrezzature fotografiche e similari non contengano documenti o oggetti della Biblioteca.
art. 8 Sanzioni: Il direttore può escludere dalla Biblioteca chi trasgredisce le norme del presente regolamento.


C. Distribuzione

art. 9 Ogni documento va richiesto con la presentazione della modulistica fornita dalla Biblioteca;

- l'utente è tenuto a compilare la richiesta in tutte le parti;

- è possibile richiedere due opere per volta (per un massimo di quattro volumi). - Lo studioso può chiedere la custodia in deposito di non più di due volumi per un massimo di tre giorni;
- i manoscritti e i documenti rari e di pregio, vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio e vengono consultati sotto stretta sorveglianza degli addetti. Ogni lettore può chiedere nell'arco della giornata un numero illimitato di opere, fatte salve le esigenze di altri studiosi.

- il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia;
- le carte sciolte in originale sono considerate documento compiuto e vengono date in lettura una per volta, fatta salva la possibilità di prenotarne altre per un massimo di cinque, almeno 24 ore prima della consegna;
- al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la Biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in lettura in sostituzione dell'originale, a meno che l'utente non dimostri la reale necessità di servirsi dell'originale medesimo;

- il materiale grafico del Gabinetto Stampe e Disegni viene consegnato in sala di lettura tutti i giorni, in un numero massimo di 10 pezzi in totale. Le richieste vanno prenotate almeno un giorno prima.


D. Riproduzioni

Materiale a stampa

art. 10 La riproduzione in fotocopie, nella misura del 15%, è consentita per:

- materia­le edito dal 1850, ad esclusione di opere di grande formato, antico o moderno, giornali rilegati di grande formato e tutte le opere il cui stato di conservazione trarrebbe irrecuperabile nocumento dai processi xerografici;

- E' prevista la consegna in giornata di un numero massimo di 20 fotocopie. La consegna di un numero superiore di fotocopie sarà dif­ferita in tempi da stabilire. Le stesse, su richiesta, potranno essere spedite con addebito di spese postali.

- La riproduzione di materiale a stampa, anteriore al 1850, con mezzi propri, ad es. macchine digitali, è consentita nella misura del 15% del volume, fatta esclusione delle immagini, previa richiesta ed autorizzazione del responsabile di sala e pagamento secondo tariffario.

Le richieste vanno formulate sugli appositi moduli e dovranno essere autorizzate e vidimate dal responsabile di sala.

Manoscritti

art. 11 L'autorizzazione ad eseguire riproduzione integrale o di parti sostanziali di manoscritti o comunque di materiale raro è data, su richiesta scritta, dal Consi­glio Direttivo o dal Direttore della Biblioteca. Il richiedente ha l'obbligo di rilasciare alla Biblioteca il negativo della riproduzione eseguita.

- L'autorizzazione ad eseguire riproduzione di brevi brani manoscritti, per uso studio, può essere concessa, su delega del Consiglio dal Direttore.

- L'autorizzazione ad eseguire a scopo editoriale o commerciale la riproduzione integrale o di parti sostanziali è data dal Consiglio Direttivo. Il richiedente ha l'obbligo di consegnare alla Biblioteca da due a dieci esemplari della edizione, secondo quanto sarà stabilito all'atto della concessione. Coloro che pubblicheranno il suddetto materiale di pro­prietà della Società, senza averne richiesta preventiva autorizzazione, potranno essere perseguiti a norma di legge. Il costo di diritto a riproduzione è pubblicato sul tariffario.

La riproduzione con mezzi propri, ad es. macchine digitali, di materiale manoscritto, è consentita nella misura del 15% escluse le eventuali immagini collegate.

 Gabinetto Stampe e Disegni

art. 12 La riproduzione dei fondi grafici della Società, sia a scopo di studio che a scopo editoriale o commerciale, va richiesta in forma scritta e deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo o dal Direttore della Biblioteca;

- La riproduzione di qualsiasi immagine appartenente alla Società prevede il pagamento dei costi e diritti di riproduzione, anche nel caso di riproduzione con mezzi propri, ad es. macchine digitali come da tariffario.


E. Prestito

art. 13 Sono ammessi al prestito i soli Soci:

- La richiesta di prestito di un'opera viene presentata a mezzo di scheda apposita. Salvo casi eccezionali, ri­messi al giudizio del Direttore, non si possono prestare alla stessa persona più di due opere, né più di quattro volumi per volta.

- Il prestito ha una durata massima di trenta giorni.

art. 14 Sono esclusi dal prestito:

‑ il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico o artistico;

‑ il materiale del quale il donatore o il testatore abbiano vietato il prestito;

- i volumi con le seguenti segnature: S.B.N. (Sala Banco Na­poli), Sala A, Sala Capasso; Fondo Galasso; Sala Volpicella;

‑ le enciclopedie, i dizionari, i repertori e in genere le opere di consultazione o di frequente uso in sala di lettura;

‑ le miscellanee sciolte o rilegate in volume;‑ le pubblicazioni periodiche;

- tutti i volumi editi prima del 1850.


F. Conclusioni

art. 17 È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.