Regolamento elettorale

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

(Oggetto del Regolamento e legittimazione elettorale)

1. Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’art. 8, comma 6, dello statuto, disciplina l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale della Società.

2. L’elettorato attivo e passivo, come pure il sostegno delle candidature e l’assunzione di compiti per il regolare svolgimento dell’elezione, sono riservati, pena la nullità dei relativi atti, esclusivamente ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 2

(Comitato elettorale)

1. Per ogni tornata elettorale, novanta giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente della Società, elegge a maggioranza un Comitato elettorale, formato da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tra i soci iscritti alla Società da almeno tre anni. I membri del Comitato non possono essere candidati.

2. Funge da Presidente del Comitato il socio eletto con il maggior numero di voti e da Segretario il socio più giovane di età. In caso di dimissioni o di impedimento, per qualsiasi causa, di un membro effettivo, subentra il membro supplente. Il Comitato, per quanto di sua competenza, decide a maggioranza.

3. Al Comitato compete la gestione delle fasi della procedura elettorale: a) presentazione delle candidature; b) operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti; c) decisione di eventuali reclami.

4. I membri in carica del Consiglio direttivo o del Collegio sindacale, compresi i rispettivi Presidenti, non possono far parte del Comitato.

Art. 3

(Presentazione delle candidature e contestazioni)

1. Sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio sindacale, tutti i Soci possono presentare la candidatura, depositando presso il Comitato elettorale la relativa richiesta e, in allegato, il curriculum e le firme di sostegno di almeno tre soci.

2. Il Comitato elettorale verifica la regolarità delle candidature: le quali, se approvate, sono ammesse alla votazione. Eventuali contestazioni vanno risolte dal Comitato almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.

3. Le candidature sono presentate nel termine perentorio di almeno trenta giorni prima della data della votazione. L’elenco delle candidature ammesse è pubblicato tempestivamente sul sito web della Società ed è allegato alla convocazione dell'Assemblea indetta per la votazione.

Art. 4

(Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale, che contiene sulla sinistra l’elenco dei candidati al Consiglio Direttivo e sulla destra l’elenco dei candidati al Collegio sindacale, viene stampata a cura della Società, secondo il modello allegato al presente Regolamento, in un sufficiente numero di esemplari su indicazione del Comitato elettorale, una volta compilato l’elenco dei candidati ammessi. Essa viene altresì pubblicata sul sito della Società a cura del Comitato.

Art. 5

(Votazione ed espressione del voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono nella sede della Società in apposita Assemblea. Se necessario, il Comitato decide l’eventuale prosecuzione delle operazioni di voto.

2. All’inizio delle operazioni di voto, il Comitato elettorale, nella sua regolare composizione, si trasforma in seggio elettorale, presieduto dal Presidente del Comitato e composto dagli altri due membri in veste di scrutatori.

3. Ciascun socio riceve una scheda elettorale dal Presidente del seggio o da uno scrutatore, ovvero la scarica dal sito in caso di voto a distanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2.

4. Il voto è segreto. L’elettore può esprimere non più di cinque preferenze, pena la nullità del voto.

Art. 6

(Delega del voto e voto a distanza)

1. È ammessa la delega del voto. Ogni socio non può avere più di due deleghe. I soci, a loro preferenza, possono scegliere il voto per delega o il voto a distanza, ai sensi del comma 2.

2. Il voto a distanza va espresso mediante lettera raccomandata con a. r. inviata alla sede legale della Società. In tal caso il socio, scaricata dal sito la scheda elettorale, indica su di essa le preferenze, la piega in modo da assicurarne la segretezza, e la ripone in una busta, che deve pervenire alla Società, pena la decadenza, prima dell’inizio dello spoglio. La scheda sarà inserita nell’urna, assicurandone la segretezza, a cura del Comitato assieme alle altre schede.

Art. 7

(Scrutinio, nullità del voto e reclami)

1. Lo scrutinio si svolge pubblicamente, appena concluse le operazioni di voto, nella sede della Società.

2. Ciascuna scheda, aperta dal Presidente del Comitato, sarà controllata anche dagli altri scrutatori.

3. Il voto è nullo se riconoscibile per qualsiasi segno sulla scheda o se il numero delle preferenze espresse è superiore a cinque.

4. L’eventuale reclamo sulla regolarità del voto, presentato da chiunque vi abbia interesse, viene deciso dal Comitato tempesti-vamente e insindacabilmente, comunque prima della lettura del risultato della votazione e della proclamazione degli eletti.

Art. 8

(Proclamazione dei risultati elettorali)

1. A conclusione dello scrutinio – e delle decisioni su eventuali reclami – il Presidente del Comitato comunica pubblicamente il risultato della votazione e proclama gli eletti al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale.

2. Di tutte le operazioni elettorali, del risultato della votazione e della proclamazione degli eletti viene redatto apposito verbale, firmato dai componenti del Comitato e pubblicato sul sito della Società.

Art. 9

(Modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei soci presenti all’apposita adunanza, regolarmente convocata secondo lo Statuto.